Le immagini che vedrete nella presentazione power point non le ho create io, mi hanno pregato tempo fa di diffonferle e sono già state pubblicate da una rivista; non è terrorismo psicologico ma il problema esiste! h2o.pps
Il sociologo, antropologo ed economista Karl Polanyi sostiene che nell’evoluzione del capitalismo vi è un BEP (break even point, o meglio, un punto di non ritorno) che, se superato, comporta la trasformazione degli Uomini e della Natura in merci.
Per noi occidentali il punto di non ritorno è stato di gran lunga superato e la “commercializzazione dell’acqua” non è che un ulteriore passo verso la “NON gratuità” e il “NON comunitario” di tutti quei beni che, come l’acqua, sono PRIMARI, NON ECONOMICI, NON COMMERCIALI.
L’acqua sarà – a mio parere già è – il nuovo “oro” mondiale, l’”Oro blu”; invece che per il petrolio, dunque, combatteremo guerre per l’acqua.
Alcuni perciò hanno pensato di “privatizzare” questo bene comune; ovviamente in molti questo disastro provoca sconcerto.
In diverse regioni italiane il problema della privatizzazione dell’acqua è in allarmante crescita; sono per ora coinvolte, tra le altre, la Lombardia, la Toscana (Zonotelli e l’Acqua in Toscana), il Lazio, la Campania.
Una maggiore documentazione, se volete informarvi meglio, si ha seguendo questi link: http://www.leggepopolareacqua.it
L’acqua costituisce uno di quei beni che non possono che appartenere alla collettività; anche in questo caso (come a proposito delle Ferrovie, delle Poste e della recente avventura dell’Alitalia) si sta semplicemente “svuotando” di significato l’art. 42 della costituzione.
Da “liberale serio” ritengo che si debba por mano a ristatalizzare i servizi pubblici essenziali sottraendoli ai faccendieri e agli speculatori.
Sono, ovviamente, perfettamente d’accordo con il tuo dire… e per chi non ricordasse cosa afferma l’art. 42 (Grazie Sandro!), eccolo:
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti [cfr. artt. 44, 47 c. 2].
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.